Quando si tratta di spese per l’asilo nido, c’è un dettaglio spesso trascurato ma che può fare davvero la differenza: anche se la ricevuta non è intestata al genitore che ha effettuato il pagamento, la detrazione fiscale è comunque possibile. Una semplice annotazione scritta, un pagamento tracciabile e un po’ di attenzione possono aprire la porta a un beneficio concreto. Non si parla di scappatoie, ma di regole ufficiali chiarite dall’Agenzia delle Entrate e che riguardano migliaia di famiglie ogni anno. In certi casi, non è l’intestazione che conta, ma chi effettivamente ha sostenuto la spesa.
In molte famiglie le spese vengono gestite in modo pratico, senza preoccuparsi troppo di chi compare come intestatario di una ricevuta. Capita che il pagamento dell’asilo nido venga effettuato da un genitore, ma il documento risulti intestato all’altro.

A volte è il bambino stesso a essere indicato come intestatario. In apparenza, una questione di poco conto, ma sul piano fiscale questo dettaglio può cambiare tutto. Fortunatamente, la normativa prevede una soluzione chiara per non perdere la detrazione: basta dimostrare, con strumenti tracciabili, che si è effettivamente sostenuto la spesa. E, soprattutto, riportare sul documento un’annotazione precisa che indichi le percentuali di spesa a carico di ciascun genitore.
Come ottenere la detrazione dell’asilo nido anche se il documento non è intestato a chi ha effettuato il pagamento
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione per le spese dell’asilo nido spetta anche nel caso in cui la ricevuta non sia intestata al genitore che ha materialmente sostenuto l’onere economico. È una possibilità prevista proprio per rispondere alla varietà delle situazioni familiari. L’unica vera condizione è che il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili come bonifico bancario, carta o bollettino postale.

Un elemento fondamentale è l’annotazione: sul documento deve essere chiaramente scritto chi ha sostenuto la spesa e in quale percentuale. Questa annotazione deve essere firmata da entrambi i genitori per evitare dubbi. Un esempio concreto: se la retta mensile è di 300 euro, pagata per intero dalla madre con bonifico ma la ricevuta è intestata al padre, sarà sufficiente scrivere che il 100% dell’importo è a carico della madre. In questo modo, la madre potrà tranquillamente fruire della detrazione del 19% fino a un massimo di 632 euro annui per figlio.
È importante conservare sia la ricevuta con l’annotazione che la prova del pagamento. Solo in questo modo si potrà dimostrare la corrispondenza tra il soggetto che ha pagato e quello che richiede la detrazione.
Per non perdere la detrazione bisogna rispettare alcune regole su tracciabilità e documentazione
Anche se la normativa offre flessibilità sull’intestazione, non concede margini su un punto: la tracciabilità del pagamento. È essenziale che il pagamento dell’asilo avvenga con metodi rintracciabili, altrimenti la detrazione non è ammessa. Bonifici, carte di credito o debito e bollettini postali sono considerati validi. I contanti invece no.
Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i conti cointestati. In questi casi, per evitare ambiguità, è consigliabile specificare chiaramente chi dei due genitori ha sostenuto la spesa. Anche qui, una semplice nota scritta può fare la differenza. Se ad esempio il conto è intestato a entrambi, ma l’accordo è che solo uno dei due contribuisca alla spesa, basterà indicarlo chiaramente.
Anche nei casi di genitori separati o non conviventi, la detrazione può essere suddivisa se entrambi partecipano economicamente, sempre tramite pagamenti tracciabili e con un’annotazione che chiarisca le percentuali. L’Agenzia delle Entrate non chiede procedure complicate, ma richiede chiarezza e coerenza tra chi paga e chi chiede il beneficio.
Questa possibilità è poco conosciuta ma può rappresentare un risparmio significativo. Un’opportunità reale, soprattutto per quelle famiglie che gestiscono le spese in modo condiviso. Basta poco, ma quel poco deve essere fatto nel modo giusto.





