Capita più spesso di quanto si pensi che un figlio maggiorenne viva in un’altra città per studio o lavoro e che la famiglia si ritrovi a chiedersi come questo incida sull’ISEE e sull’IRPEF. La questione della diversa residenza può sembrare solo burocratica, ma in realtà influenza in modo concreto la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali o prestazioni economiche. Il legame familiare, infatti, non si spezza con un cambio di indirizzo e in alcune situazioni la legge lo riconosce pienamente anche ai fini economici e fiscali. Comprendere le regole su come un figlio può continuare a far parte del nucleo familiare, pur non convivendo, è essenziale per evitare errori nella dichiarazione o perdere opportunità. La normativa, spesso fraintesa, offre margini precisi ma occorre conoscerli per applicarli correttamente.
Quando un figlio lascia la casa dei genitori per studiare fuori sede o trasferirsi per lavoro, non sempre la sua uscita dall’anagrafe coincide con la sua uscita dal nucleo familiare. Le leggi italiane, infatti, distinguono tra convivenza anagrafica e legame economico, e questo fa sì che in alcune situazioni il figlio possa restare collegato ai genitori ai fini fiscali. Il concetto può sembrare complesso, ma nella pratica significa che la residenza diversa non interrompe automaticamente i rapporti economici rilevanti per l’ISEE o per le detrazioni IRPEF.

Tuttavia, le condizioni per rientrare in queste casistiche non sono le stesse per i due ambiti: mentre per l’ISEE il criterio è legato all’età e alla condizione familiare, per l’IRPEF conta soprattutto il reddito del figlio. Comprendere queste differenze è fondamentale per evitare errori in dichiarazione e per sapere se un figlio fuori casa resta fiscalmente a carico o fa ancora parte del nucleo familiare dei genitori.
Quando il figlio maggiorenne con diversa residenza continua a far parte del nucleo familiare ai fini ISEE secondo il DPCM 159 del 2013
Secondo il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, articolo 3, il nucleo familiare ai fini ISEE coincide con la famiglia anagrafica, ma esistono eccezioni importanti. Un figlio maggiorenne che non vive più con i genitori, se non è sposato, non ha figli e ha meno di 26 anni, continua a far parte del loro nucleo. È il caso tipico dello studente universitario fuori sede che, pur avendo residenza diversa, viene comunque considerato nel calcolo dell’ISEE dei genitori.

Ad esempio, Matteo ha 23 anni, frequenta l’università in un’altra città e vive in affitto. Anche se ha cambiato residenza, i genitori lo inseriscono nel proprio ISEE perché non è sposato, non ha figli e ha meno di 26 anni. Diversamente, Giulia, che ha 28 anni, pur vivendo ancora a carico dei genitori, non può più essere inclusa nel loro nucleo perché ha superato il limite di età previsto dalla norma.
Il Ministero del Lavoro e l’INPS confermano che questa regola serve a rappresentare in modo realistico il legame economico tra genitori e figli giovani che non sono ancora completamente autonomi. In pratica, l’ISEE considera non solo dove una persona vive, ma anche da chi dipende economicamente. Il cambio di residenza, quindi, non basta a modificare il nucleo familiare se le altre condizioni restano immutate.
Quando il figlio con residenza diversa può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori ai fini IRPEF secondo il TUIR
Per quanto riguarda l’IRPEF, le regole sono contenute nell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In questo caso, la convivenza non è necessaria: ciò che conta è il reddito annuo del figlio. Un figlio maggiorenne è considerato a carico se guadagna meno di 2.840,51 euro lordi all’anno, soglia che sale a 4.000 euro se ha meno di 24 anni.
Un esempio concreto: Sofia ha 22 anni, vive fuori casa e lavora part-time guadagnando 3.500 euro l’anno. Può essere fiscalmente a carico dei genitori, perché il suo reddito rientra nei limiti previsti. Al contrario, Marco, 27 anni e con un reddito di 5.000 euro, non può più esserlo, anche se vive da solo e mantiene un forte legame economico con i genitori.
Diversamente dai figli, per altri familiari come genitori o nonni il requisito della convivenza è obbligatorio. Il figlio, invece, può restare a carico anche con residenza diversa, se rispetta i limiti di reddito. Questa regola è stata pensata per adattarsi alla realtà di molti giovani che non vivono più con i genitori, ma non hanno ancora raggiunto una piena indipendenza economica.
Sapere esattamente come funziona questa distinzione permette di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e l’ISEE, evitando errori che potrebbero influire su detrazioni e agevolazioni. In fondo, la distanza fisica non sempre coincide con una separazione economica: la legge, in questo caso, lo riconosce chiaramente.





